STATUTO
Premessa
La Fondazione per la Salutogenesi è la trasformazione in fondazione dell’Associazione per la Medicina Centrata sulla Persona (AMCP), ente senza fine di lucro fondato in Bologna il 1 dicembre 2007, riconosciuto Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale nel 2010 e Ente Morale nel 2013.
La Fondazione, che è l’obiettivo alla base della costituzione della AMCP, tenacemente perseguito da parte dei fondatori Dott.ri Mauro Alivia e Paolo Roberti di Sarsina, viene istituita grazie alla generosità della nostra benefattrice Sig.ra Alba Laricchiuta, vedova Morino, (Bari 06.08.1929 – Milano 17.04.2017) che ha eretto proprio erede universale l’Associazione per la Medicina Centrata sulla Persona Onlus-Ente Morale.
Art. 1 – Denominazione
È costituita la FONDAZIONE PER LA SALUTOGENESI, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, “Codice del Terzo Settore”, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della Legge 6 giugno 2016, n. 106. (17G00128) (GU n.179 del 2-8-2017 – Suppl. Ordinario n. 43), vigente al 03 Agosto 2017.
La Fondazione è un ente scientifico e culturale del Terzo Settore in quanto pienamente rispondente al Titolo II, Art. 4, del sopracitato Decreto Legislativo: “per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.” (Titolo II, Art. 4, D. Lgs. 3 luglio 2017).
La Fondazione assume, nella propria denominazione, l’espressione “Ente del Terzo Settore”, ovvero l’acronimo “ETS”, a decorrere dalla data di iscrizione della Fondazione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) ai sensi del D.lgs 117/2017.
Fino a tale data la Fondazione assume nella propria denominazione l’espressione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale”, ovvero l’acronimo “ONLUS”.
La Fondazione si attiene a criteri di etica gestionale, intesa in termini di trasparenza, economicità, razionalizzazione, semplificazione ed efficienza nella conduzione organizzativa.
Art. 2 – Sede
La Fondazione ha sede legale e operativa centrale in Bologna, Viale della Repubblica 21.
Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative, anche altrove, in Italia e all’estero.
L’eventuale trasferimento di sede all’interno del Comune di Bologna non comporta modifica statutaria. L’eventuale trasferimento di sede in altro Comune costituisce modifica statutaria e dovrà essere deliberata dal Consiglio di amministrazione per atto pubblico. In entrambi i casi delle relative delibere sarà data opportuna pubblicità e richiesta di iscrizione nel Registro competente nelle forme e termini previsti dalla legge.
Art. 3 – Durata
La Fondazione ha durata illimitata e può essere sciolta a norma del presente Statuto, alle condizioni e con le modalità di seguito indicate.
Art. 4 – Attività
In riferimento all’Art. 5, Titolo II del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, “Codice del Terzo Settore”, la Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sul territorio nazionale mediante lo svolgimento di attività nei seguenti ambiti di cui alle lettere del suddetto Art.5, Titolo II di seguito riportate:
- interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.”
La Fondazione potrà inoltre svolgere attività “diverse” ai sensi dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore.
Tra le attività diverse si annoverano assistenza sociale a) e socio sanitaria alla luce dei principi e della visione della Salutogenesi.
- tutela dei diritti civili, attraverso la sensibilizzazione, educazione, formazione e emancipazione della collettività in base al paradigma della Salutogenesi e, di conseguenza, operare con attività di divulgazione della conoscenza e della cultura della salute centrata sull’individuo;
- divulgazione delle informazioni aggiornate sull’attività di ricerca, diagnosi e cura basate sulla visione salutogenetica.
- attività cliniche.
Per attuare tali scopi la Fondazione potrà:
- erogare servizi basati sui Principi Salutogenetici, in specie a favore di persone bisognose o altrimenti svantaggiate in relazione alle proprie condizioni economiche e/o sociali, con particolare riferimento ai bambini e alle persone anziane o affette da malattie e disabilità;
- promuovere, organizzare, attivare e sostenere, anche economicamente, ogni iniziativa diretta ed indiretta, da parte di enti pubblici e privati che operano senza fini di lucro, orientata alle finalità della Fondazione;
- promuovere e sostenere ogni iniziativa diretta e indiretta, finalizzata a favorire la tutela dei diritti del cittadino, e il progresso degli studi e delle ricerche nei vari campi di intervento della Salutogenesi anche in collaborazione con altri Enti del Terzo Settore, Associazioni, Enti pubblici e privati, Istituti internazionali, nazionali e locali e con Istituti Universitari in Italia e all’estero.
- promuovere, e sostenere, anche economicamente, ogni iniziativa diretta ed indiretta, da parte di enti pubblici e privati che operano senza fini di lucro nell’ambito della ricerca scientifica e sociale della Fondazione;
- promuovere, organizzare, attivare e sostenere, anche economicamente, ogni attività tesa ad operare la tutela dei diritti dell’individuo, del diritto alla salute e alla tutela della vita e della qualità della vita, nonché la tutela dei diritti del malato, anche attraverso una diffusione, divulgazione, e informazioni delle conoscenze e delle informazioni aggiornate sull’attività di ricerca, diagnosi e cura nel campo della Salutogenesi e della Sostenibilità.
- promuovere, organizzare, attivare e sostenere, attività in ambito mass-mediatico, tra cui in specie, seminari, corsi di ogni genere, manifestazioni culturali, ricerche e attività di studio nonché mostre, convegni, meeting, pubblicazioni, e altre iniziative connesse, negli ambiti di intervento della Fondazione, tese a valorizzare,diffondere i valori cui la Fondazione si ispira.
- Tra le attività connesse, in particolare, la Fondazione potrà curare la pubblicazione, attraverso ogni modalità consentita dalla normativa vigente (stampa; diffusione internet; e simili), di saggi monografici, lavori, ricerche e pubblicazioni in genere.
La Fondazione potrà compiere le operazioni strumentali, di carattere mobiliare, immobiliare, commerciali e finanziarie, nel rispetto della normativa vigente, che saranno ritenute necessarie o utili al raggiungimento dei propri scopi istituzionali, tra cui in specie:
amministrare i beni facenti parte del proprio patrimonio, ovvero di cui abbia la disponibilità in qualità di locatrice, comodataria, usufruttuaria; stipulare convenzioni, accordi di qualsiasi tipo con altri enti, tra cui fondazioni, associazioni, altri enti e istituzioni, pubblici e privati, le cui attività siano rivolte direttamente o indirettamente al perseguimento di finalità analoghe o comunque connesse a quelle della Fondazione.
Per dare attuazione ai propri scopi la Fondazione potrà collaborare con ogni soggetto pubblico o privato che ne condivida gli scopi.
Art. 5 – Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
- Il Presidente
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza
- Il Revisore dei Conti
Art. 6 – Presidente del Consiglio di Amministrazione
Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione e compie tutti gli atti giuridici e istituzionali che impegnano la Fondazione, laddove non sia stato nominato un Amministratore Delegato.
Presiede il Consiglio di amministrazione, ne cura l’ordinato svolgimento e provvede che le deliberazioni prese vengano attuate.
Al Presidente può essere attribuito un emolumento in relazione al proprio incarico e attribuzioni istituzionali, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute, nell’espletamento dell’incarico.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce il Vice Presidente Vicario Esecutivo, o, anche in assenza di costui, il Consigliere più anziano.
Art 7 – Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre a un massimo di sette componenti, compreso il Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare altri consiglieri.
Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione può istituire sedi/sezioni/filiali operative e/o amministrative in Italia e all’estero.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno e deve essere convocato almeno una volta all’anno, entro il 30 giugno, per l’approvazione del bilancio d’esercizio e per l’approvazione dell’attività svolta.
La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto (a mezzo posta, ovvero telegramma, raccomandata, telefax, posta elettronica ordinaria, posta elettronica certificata; o altri mezzi equipollenti), contenente l’ordine del giorno, da inviarsi almeno 7 (sette) giorni prima della data stabilita.
In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con preavviso di un (1) giorno.
Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
In prima convocazione il Consiglio è validamente costituito quando interviene la maggioranza dei consiglieri.
In seconda convocazione essa è validamente costituita con almeno due consiglieri presenti.
Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Non sono ammesse deleghe.
Le modifiche dello Statuto devono essere approvate sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri.
Lo scioglimento della Fondazione deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti dei consiglieri.
Le votazioni vengono espresse in forma palese.
Le delibere del Consiglio sono verbalizzate e opportunamente riportate nel libro delle decisioni del Consiglio di Amministrazione.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche per audio o video conferenza a condizione che ciascun partecipante possa essere identificato e che sia garantito il diritto di intervenire in tempo reale sugli argomenti all’ordine del giorno; non è necessario che Presidente e segretario si trovino nel medesimo luogo.
Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Amministratore Delegato, al quale delegare alcune delle proprie attribuzioni relativamente alle attività di ordinaria amministrazione, e/o nominare un Tesoriere e/o un Segretario.
Nella relativa delibera di nomina sono stabiliti i relativi poteri, che in qualunque momento possono essere revocati e avocati a sé dal Consiglio.
I singoli consiglieri decadono dall’incarico per rinuncia alla carica o per revoca dalla carica.
Ciascun consigliere può comunicare al Consiglio di amministrazione la volontà di rinunciare alla carica; sulla comunicazione di rinuncia si pronuncia il Consiglio alla prima riunione utile.
Il Consiglio di amministrazione può inoltre revocare dalla carica il consigliere per il quale sia verificata la sussistenza di uno o più dei seguenti motivi oggettivi:
- la mancata partecipazione alla vita della Fondazione;
- la mancata partecipazione non giustificata a tre riunione consiliari consecutive, ovvero alternativamente, la mancata partecipazione non giustificata a tre riunione consiliari in corso d’anno;
- lo svolgimento di attività che si pongano in palese contrasto con le finalità della Fondazione;
- l’assunzione di comportamenti che possano, anche astrattamente, risultare lesivi del buon nome della Fondazione ovvero compiere atti o azioni idonei a gettare discredito sulla stessa;
Art. 8 – Comitato di Indirizzo e Sorveglianza
Il Consiglio di amministrazione può nominare un Comitato di Indirizzo, stabilendone il numero dei relativi componenti ed attribuendone compiti e funzioni.
Il Comitato di indirizzo, ove istituito, può essere composto di persone che fanno parte del Consiglio di Amministrazione, ovvero anche esterne al Consiglio, ove ne sia riconosciuta la particolare esperienza ed autorevolezza in relazione alle finalità istituzionali della Fondazione.
Il Comitato di Indirizzo ha il compito di proporre progetti, iniziative, accordi, consigli e orientamento di azione al Consiglio di Amministrazione.
Art. 9 – Organo di controllo
L’organo di controllo ha composizione monocratica ed è scelto tra le categorie di soggetti di cui all’Articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.
L’organo di controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce il compenso in sede di nomina, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
All’organo di controllo si applica l’Articolo 2399 del Codice Civile.
Spettano all’organo di controllo le funzioni ad esso demandate dalla legge in attuazione di quanto previsto dall’articolo 30 del CDS (Dlgs n. 117/2017).
In specie l’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’Articolo 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti.
L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle relative linee guida.
Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.
L’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, ed a tal fine può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art. 10 – Cariche sociali e compensi
I compensi spettanti per le cariche sociali sono eventualmente stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
Ai membri del Consiglio di Amministrazione può essere attribuito un emolumento a titolo di gettone di presenza, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute, nell’espletamento dell’incarico.
Art. 11 – Volontari
La Fondazione si può avvalere di volontari nello svolgimento delle proprie attività.
Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della Fondazione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
Ove la Fondazione si avvalga di volontari è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
Al volontario possono essere rimborsate, dalla Fondazione, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite.
Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito, a carico della stessa Fondazione.
Nel caso si avvalga di volontari, la Fondazione deve assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi
Art. 12 -Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
- dal fondo di dotazione di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero)=;
- da ogni ulteriore somma destinata a incremento del fondo medesimo
- da un eventuale fondo patrimoniale costituito dalle somme per le quali, per espressa delibera del Consiglio di Amministrazione in tal senso, o per vincolo imposto da eventuali terzi donatori, sia imposto un espresso vincolo di destinazione;
- dal fondo di gestione, costituito da ogni ulteriore riserva, liberamente disponibile.
Art. 13 – Risorse economiche
La Fondazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività:
- da contributi a fondo perduto versati dai fondatori o dai consiglieri, a titolo di autofinanziamento;
- da contributi e donazioni, mobiliari e immobiliari, da parte di enti pubblici e privati e da parte di persone fisiche, nonché oblazioni, legati e erogazioni da parte di chiunque intenda sostenere gli scopi della Fondazione;
- dall’esercizio delle attività istituzionali e connesse, esercitate nei limiti di Legge;
- da ogni provento derivante dai frutti civili inerenti i beni finanziari o patrimoniali della Fondazione;
- dalle entrate derivanti da attività occasionali di raccolta fondi..
Art. 13 – Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario della Fondazione è annuale e decorre dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il primo esercizio si chiude il 31/12/2018.
Ogni anno deve essere redatto e approvato dal Consiglio di Amministrazione il bilancio della gestione della Fondazione che è approvato, previo parere dell’Organo di Controllo, entro il 30 giugno successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario.
Gli eventuali avanzi di gestione verranno reimpiegati per il raggiungimento degli scopi statutari.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, ai sensi della normativa vigente.
Art. 15 – Bilancio
La Fondazione redige annualmente il bilancio d’esercizio formato dallo Stato patrimoniale, dal Rendiconto gestionale e dalla Relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
Il bilancio è depositato presso il Registro delle persone giuridiche, ovvero una volta istituito, presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore.
Art. 16 – Bilancio sociale
Qualora ne ricorrano i presupposti ai sensi dell’articolo 13 del Codice del Terzo Settore, la Fondazione redige il bilancio sociale.
Il Consiglio di amministrazione può inoltre deliberare di redigere e approvare facoltativamente il bilancio sociale anche in assenza del superamento dei limiti ivi indicati.
Ove ne ricorra l’obbligo il bilancio sociale è redatto in senso conforme alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del Codice del Terzo Settore, ed è pubblicato in conformità della normativa vigente.
Art. 17 – Convenzioni
Le convenzioni tra la Fondazione e altri Enti del Terzo Settore, ovvero altri enti pubblici o privati, in Italia o all’estero, sono approvate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
Art. 18 – Modifiche statutarie e deliberazioni straordinarie
Le modifiche allo Statuto, nonché le delibere straordinarie di cui all’Articolo 42-bis del Codice Civile purché siano compatibili con la natura della Fondazione, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei 3/4 dei consiglieri.
Art. 19 – Estinzione e Scioglimento
La Fondazione si estingue nei casi e secondo le modalità di cui all’art. 27 c.c.
Lo scioglimento della Fondazione è deliberato con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei consiglieri.
In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione in seduta straordinaria deve nominare i liquidatori, nonché stabilire le modalità della liquidazione.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio competente come individuato dal Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
In caso di estinzione della Fondazione in epoca anteriore alla relativa iscrizione nel Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore sono fatti salvi i limiti e gli obblighi di devoluzione previsti dal D.lgs n. 460/1997.
Art. 20 – Controversie
Per ogni controversia concernente l’interpretazione del presente statuto è competente il Foro di Bologna.
Art. 21 – Rinvio
Per quanto qui non espressamente regolato si fa integrale rinvio alle norme di cui agli Artt. 14 e ss. del Codice Civile, e al Codice del Terzo Settore (D.lgs 3 luglio 2017 n. 117) ed alle altre leggi vigenti.
Fino alla data di iscrizione nel RUNTS, la Fondazione fa inoltre espresso rinvio alla normativa di cui al D.lgs 460/1997 e ne osserva i relativi limiti, adempimenti ed obblighi; le clausole del presente statuto conformi al D. Lgs 460/1997 si intendono decadute di diritto per effetto dell’iscrizione della Fondazione al RUNTS.